Seggiolino Auto Legge: Il trasporto dei bambini in auto è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada che prevede l’obbligo del seggiolino per auto per tutti i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m.
Indice della Pagina:
Introduzione
Prima di parlare dei Gruppi è necessario sapere che da Febbraio 2020 scatta l’obbligo del Dispositivo Antiabbandono , questo grazie alla Legge Salva Bebè approvata da Camera e Senato.
Anche la metodologia da utilizzare per la produzione di auto e seggiolini è descritta nella legge che regola l’utilizzo dei Seggiolini per Auto. Secondo le nuove norme sui seggiolini per auto, Auto e Seggiolini devono essere prodotti seguendo degli standard universali, per consentire ai seggiolini di essere agganciati al telaio della macchina attraverso un sistema di sicurezza omologato detto ISOFIX.
Se vuoi sapere qual’è la normativa attualmente in vigore per il trasporto dei bambini in auto vai a questa pagina: Normativa Seggiolini Auto.
Se vuoi sapere cosa sia la normativa i-size allora vai qui: normativa i-size.
I seggiolini per auto vengono suddivisi in 2 categorie e 5 Gruppi in base al peso e l’altezza del bambino. Di seguito ti riportiamo l’articolo della legge che regola la produzione di seggiolini e il comportamento per chi viaggia in auto con bambini.

Seggiolino Auto Legge: Dettagli
Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.(1)
Comma 1 > Seggiolino Auto Legge
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, (2) hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
Comma 2 > Seggiolino Auto Legge
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
Comma 3 > Seggiolino Auto Legge
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a)i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b)i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m
Comma 4 > Seggiolino Auto Legge
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
Comma 5 > Seggiolino Auto Legge
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
Comma 6 > Seggiolino Auto Legge
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

Comma 7 > Seggiolino Auto Legge
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
Comma 8 > Seggiolino Auto Legge
8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; (3)
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Comma 9 > Seggiolino Auto Legge
9. Fino all’8 Maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni.
Comma 10 > Seggiolino Auto Legge
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Comma 11 > Seggiolino Auto Legge
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 € a 162 €.
Comma 12 > Seggiolino Auto Legge
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 841 euro a 3.366 €
Comma 13 > Seggiolino Auto Legge
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 1 del D. Legisl. 13 marzo 2006, n. 150 (in Gazz. Uff. n. 87 del 13 aprile 2006). (2) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.)(3) Lettera inserita dalla legge cit. cfr. nota 2.
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ho letto questa pagina del seggiolino auto legge con attenzione perchè non voglio rischiare di prendere una bella multa salata e voglio tenere sempre il piccolo al sicuro grazie.